Statuto

Art. 1 Costituzione

  1. È costituita con sede in Pisa l’associazione GULP, dove GULP è l’acronimo di “Gruppo Utenti Linux – Pisa”.
  2. L’associazione ha durata illimitata.

Art. 2 Principi e Finalità

  1. L’associazione promuove la conoscenza e la diffusione del software libero, in particolare del sistema operativo GNU/Linux.
  2. L’associazione si propone quale punto di riferimento per utenti e sostenitori del software libero nel territorio.
  3. L’associazione sostiene la diffusione e l’uso del software libero nei più vasti strati della società civile; a questo fine si predispone per svolgere qualsiasi attività utile al perseguimento degli scopi sociali con particolare attenzione a:
    1. scrittura o traduzione di programmi e documentazione;
    2. supporto e consulenza nell’uso del software libero;
    3. promozione dell’uso del software libero nella scuola;
    4. organizzazione di eventi e conferenze atti a migliorare la diffusione della conoscenza del software libero.
  4. L’associazione favorisce il dialogo e la cooperazione con altri gruppi per il conseguimento degli scopi sociali.
  5. L’associazione è apartitica, aconfessionale e indipendente da ogni organismo economico o commerciale.
  6. L’associazione valorizza al proprio interno la partecipazione e la discussione in modo che i processi decisionali non siano esclusivamente affidati al conteggio dei voti o delegati ai rappresentanti.
  7. L’associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell’associazione stessa.
  8. Ogni programma o documento prodotto dall’associazione sarà distribuibile liberamente secondo le licenze GPL, FDL o licenze analoghe che preservino la libertà di modifica e ridistribuzione.

Art. 3 Soci

  1. Sono soci le persone fisiche che ne fanno richiesta, che si riconoscono nel presente statuto e la cui domanda di adesione è accolta dal consiglio.
  2. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del consiglio, che interviene entro due mesi dalla data di presentazione della domanda.
  3. I soci sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale. Le somme versate per le quote sociali non sono in nessun caso rimborsabili.
  4. I soci cessano di appartenere all’associazione per:
    1. dimissioni volontarie;
    2. mancato versamento della quota associativa annuale;
    3. espulsione;
    4. morte.
  5. Espulsione
    L’espulsione di un socio può essere proposta da un organo statutario o da un qualunque socio in seguito a palese violazione del dettato statutario o deliberata azione di danneggiamento nei confronti dell’associazione. La decisione viene presa dal consiglio all’unanimità. Se la persona interessata dal procedimento di espulsione è un membro del consiglio stesso allora il consiglio delibera all’unanimità con l’esclusione di tale membro. Il consiglio è tenuto a notificare tale decisione alla persona interessata per mezzo di raccomandata. Entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento l’espulso può ricorrere all’assemblea. L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal presidente su richiesta del socio espulso, entro 45 giorni da tale richiesta.
  6. I soci possono partecipare alla vita associativa in qualunque momento. Tutti i soci possono eleggere gli organi dell’associazione e tutti i soci maggiorenni possono esserne eletti. I soci hanno il diritto di visione dei libri dell’associazione.
  7. I soci hanno in qualsiasi momento delle vita associativa l’obbligo di attenersi allo statuto dell’associazione ed alle deliberazioni degli organi dell’associazione. È altresì compito dei soci cooperare al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 4 Organi dell’associazione

  1. Sono organi dell’associazione:
    1. L’assemblea dei soci;
    2. Il consiglio;
    3. Il presidente;
    4. Il tesoriere.
  2. Tutti i suddetti organi devono essere composti da soci regolarmente iscritti all’Associazione.

Art. 5 L’assemblea dei soci

  1. L’assemblea si riunisce in sessione ordinaria con il potere di
    1. stabilire il numero dei membri del consiglio;
    2. eleggere i membri del consiglio;
    3. approvare il programma di attività proposto dal consiglio;
    4. approvare il rendiconto annuale economico e finanziario;
    5. stabilire l’ammontare della quota associativa;
    6. prendere decisioni sulla gestione dell’associazione che non possono essere prese dal consiglio.
  2. L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per deliberare sugli argomenti di sua competenza.
  3. L’assemblea ordinaria deve essere convocata dal presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare e della data di prima e seconda convocazione, almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione, con comunicazione inviata a tutti i soci. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 2 ore.
  4. L’assemblea si riunisce in sessione straordinaria per deliberare su tutto ciò che riguarda la vita associativa (al di fuori dei casi previsti per l’assemblea ordinaria) ed in particolare con il potere di:
    1. approvare o respingere le richieste di modifica della statuto di cui al successivo articolo 9;
    2. revocare il mandato del consiglio nel suo insieme in caso di gravi inadempienze;
    3. deliberare in via definitiva sul ricorso contro l’espulsione di un socio presentato ai sensi dell’articolo 3 comma 5.
  5. In prima convocazione l’assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
  6. Un socio impossibilitato a partecipare all’assemblea può delegare un altro socio a rappresentarlo in assemblea. In ogni caso nessun socio può ricevere più di una delega.
  7. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sia in prima sia in seconda convocazione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal seguente articolo 9.
  8. L’assemblea può essere convocata dal presidente stesso quando lo ritenga necessario o dal presidente su richiesta di almeno un quinto dei soci, in entrambi i casi con le modalità previste dal comma 3 del presente articolo 5.
  9. Le delibere dell’assemblea e gli eventuali allegati verranno verbalizzati e sottoscritti dal presidente. I verbali di tutte le assemblee saranno resi accessibili alla libera consultazione da parte dei soci.

Art. 6 Il consiglio

  1. Il consiglio è eletto annualmente dall’assemblea dei soci ed è composto da:
    1. il presidente;
    2. il vicepresidente;
    3. il tesoriere;
    4. il numero di soci tale da completare il consiglio, sulla base di quanto deciso annualmente dall’assemblea, come da articolo 5, comma 1, punto a.
  2. Il consiglio ha i seguenti compiti:
    1. attribuire i compiti a ciascuno dei suoi membri, fatte salve le indicazioni dell’assemblea;
    2. redigere e proporre il programma di attività dell’associazione;
    3. curare la realizzazione del programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma delle attività approvato dall’assemblea;
    4. deliberare su ogni variazione significativa alle attività previste nel programma annuale, nonché sull’apertura di nuovi progetti;
    5. nominare i responsabili dei progetti e redigere i regolamenti che definiscano i limiti di azione dei responsabili stessi. Questi regolamenti dovranno essere sottoposti a ratifica della prima assemblea dei soci.
    6. redigere e proporre all’assemblea il rendiconto annuale economico e finanziario;
    7. accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci, motivando l’eventuale rifiuto;
    8. farsi garante del corretto funzionamento generale dell’associazione e del rispetto delle decisioni comuni.
  3. Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri, con eccezione per quanto previsto nell’articolo 3, comma 5.
  4. Un membro del consiglio cessa di appartenervi per:
    1. dimissioni volontarie;
    2. cessazione della qualità di socio.
  5. Il consiglio può procedere a cooptazione di nuovi membri all’interno del consiglio stesso deliberando all’unanimità, senza però che il numero di membri possa superare quello stabilito dall’assemblea dei soci.
  6. Le delibere del consiglio e gli eventuali allegati verranno trascritti in apposito libro verbali e sottoscritti dal presidente. Il libro verbali sarà tenuto a disposizione dei soci presso la sede dell’associazione.

Art. 7 Il presidente

  1. Rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 36, comma 2 del codice civile.
  2. Convoca e presiede l’assemblea dei soci e il consiglio.
  3. In caso di comprovata necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli a ratifica del consiglio nella prima riunione utile.
  4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente, fino al rientro o a eventuale nuova attribuzione del compito secondo articolo 6, comma 2.

Art. 8 Risorse economiche

  1. L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
    1. quote associative e contributi dei soci;
    2. donazioni;
    3. contributi dello Stato, di Enti e istituzioni pubbliche;
    4. contributi di organismi internazionali;
    5. introiti derivanti da convenzioni;
    6. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;
    7. sponsorizzazioni mirate allo svolgimento di attività specifiche.
  2. L’associazione rifiuta ogni convenzione o sponsorizzazione per attività in contrasto con gli scopi sociali.
  3. È fatto divieto all’associazione di distribuire gli utili fra i propri associati o fra altri soggetti.
  4. L’esercizio segue l’anno solare.

Art. 9 Modifiche allo statuto

  1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno un quinto dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea dei soci che, in deroga a quanto previsto nell’articolo 5, commi 5 e 6, è da considerarsi regolarmente costituita solo se sono presenti la maggioranza più uno dei soci, senza possibilità di deleghe. Le modifiche al presente statuto sono accolte se approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 10 Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea a maggioranza assoluta dei soci.
  2. In caso di scioglimento l’associazione nomina i liquidatori e devolve il suo patrimonio dedotte le eventuali passività ad altra organizzazione o associazione non a scopo di lucro e con finalità analoghe alle proprie.